ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SACRA FAMIGLIA
In occasione del III Incontro Internazionale dei Comitati Direttivi delle Associazioni di Genitori di Alunni, di Genitori di Ex alunni e di Ex Alunni delle Scuole europee dei Fratelli della Sacra Famiglia, tenutosi a Barcellona i giorni 23 e 24 aprile 1.966, si concordò la costituzione di un’ Associazione Internazionale che li raggruppasse per il miglior raggiungimento degli obiettivi comuni.
Successivamente, l’Assemblea Generale riunita a Belley in occasione della chiusura degli atti del Secondo Centenario della nascita del Venerabile Fratello Gabriel Taborín, decise di invitare tutti i Paesi non inclusi fino ad allora a far parte dell’Associazione su proposta del Superiore Generale della Congregazione, Fratel Teodoro Berzal. Per rispondere a questo invito l’Assemblea Generale Straordinaria, tenutasi a Belley il 23/24 giugno 2001, ha redatto il presente Statuto.
Articolo I
– L’Associazione Internazionale, per il raggiungimento dei suoi scopi, raggruppa Genitori di Alunni, Genitori di Ex Alunni, EX Alunni, Fratelli e Insegnanti delle Scuole della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia, fondata da Fratel Gabriele Taborin, o altre scuole dirette dalla Congregazione stessa.
Articolo II
– Il nome dell’Associazione è ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SACRA FAMIGLIA. L’Associazione è posta sotto il patrocinio della Sacra Famiglia di Nazaret.
Articolo III
– La Sede onoraria dell’Associazione è la residenza del Superiore Generale dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia. La Sede ufficiale è quella del Presidente in carica dell’Associazione.
Articolo IV
– I fini principali dell’Associazione sono:
1.- Conoscere e assimilare la spiritualità dei Fratelli della Sacra Famiglia.
2.- Collaborare alla missione dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia e, su loro richiesta, intervenire e consigliare circa l’ orientamento delle Comunità Educanti.
3.- Promuovere l’unione fra le Associazioni dei Genitori di Alunni, dei Genitori di Ex Alunni e degli Ex Alunni delle Scuole dei Fratelli della Sacra Famiglia.
4.- Favorire l’interscambio di alunni delle Scuole dei diversi Paesi associati. Curarne l’accoglienza e il soggiorno presso famiglie, residenze o scuole, allo scopo di incentivare le attività formative, culturali e di convivenza.
5.- Favorire l’amicizia tra i membri dell’Associazione e promuovere all’occorrenza l’aiuto reciproco.
6.- Risolvere le difficoltà che possano emergere da iniziative discordanti nelle Associazioni dei vari Paesi.
7.- Organizzare congressi, riunioni, seminari, viaggi e attività diverse in qualsiasi Paese e accogliere tutte le iniziative che possano risultare utili o vantaggiose per gli associati e che siano aderenti al Progetto Educativo delle Scuole dei Fratelli della Sacra Famiglia.
8.- Amministrare e gestire i fondi dell’Associazione.
Articolo V
– Potranno diventare soci a pieno diritto tutti i genitori di alunni, genitori di ex alunni, ex alunni, Fratelli e insegnanti delle Scuole dirette o animate dall’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia che lo desiderino.
Articolo VI
– Tutti gli associati hanno diritto: a partecipare alle attività dell’associazione, a ricevere informazioni sulle stesse, a far parte dei suoi organi direttivi secondo le modalità indicate dallo statuto. Tutti i soci collaborano per la realizzazione dei fini dell’associazione, contribuiscono con il versamento delle quote associative, e possono partecipare alle assemblee.
Articolo VII
– L’Associazione assicura il suo funzionamento e la sua responsabilità attraverso i seguenti organi:
1.- L’Assemblea Generale.
2.- Il Comitato Esecutivo Internazionale.
3.- I Consigli Regionali o Nazionali.
4.- I Comitati esecutivi regionali.
Articolo VIII
– L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione e, date le caratteristiche di quest’ultima, funzionerà con il sistema dei rappresentanti. L’Assemblea Generale deve coordinare i vari Consigli Regionali e nazionali, stimolare la collaborazione fra tutti e promuovere attività comuni.
Articolo IX
– L’Assemblea Generale è costituita da:
– Il Superiore Generale dei Fratelli della Sacra Famiglia, o un suo rappresentante , come presidente onorario.
– Un Presidente effettivo.
– Un Segretario.
– Un Tesoriere.
– Rappresentanti.
Copriranno la carica di Rappresentanti i Presidenti e Vice-presidenti dei diversi Consigli Regionali e i Presidenti dei Consigli Nazionali. Il Presidente effettivo sarà eletto dall’Assemblea Generale e scelto tra uno dei suoi membri.
Il Presidente nominerà tra gli associati un Segretario e un Tesoriere.
Entrambi avranno diritto ad esprimersi, ma non al voto, salvo che ricoprano la carica di Rappresentante. La durata della carica di presidente è di anni sei.
Potranno partecipare alla riunione dell’Assemblea Generale i Fratelli Provinciali o i loro rappresentanti.
All’Assemblea Generale ha anche diritto di partecipare quale osservatore un socio di ogni Associazione locale. Questo osservatore non ha diritto di voto nè di intervento. Il costo della sua partecipazione è totalmente a suo carico o dell’Associazione che lo invia.
L’Assemblea generale prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice, tranne che per decidere lo scioglimento dell’Associazione, che richiederà il consenso del 75% dei Rappresentanti.
L’Assemblea Generale si riunirà ogni sei anni a carattere ordinario. Il Presidente potrà convocarla, eccezionalmente, a carattere straordinario motivando la convocazione, che dovrà comunque essere approvata dalla maggioranza dei Rappresentanti.
Articolo X
– Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Assemblea Generale costituiscono il Comitato Esecutivo Internazionale, che dovrà attuare le decisioni dell’Assemblea Generale. Si riunirà su convocazione del Presidente, metterà a verbale quanto discusso nelle riunioni e invierà tempestivamente copia del verbale stesso ai Presidenti dei Consigli Regionali e Nazionali.
Articolo XI
– I Consigli Regionali e Nazionali contribuiranno al sostegno economico dell’Assemblea Generale mediante un sistema di quote, che saranno stabilite ogni sei anni durante la riunione della stessa su proposta del suo Presidente. La quota corrispondente ad ogni Consiglio Regionale o Nazionale sarà stabilita in proporzione al numero di alunni delle scuole rappresentate e in relazione alle realtà economiche local.
Articolo XII
– I Consigli Regionali sono gli organi di funzionamento delle regioni formate da due o più Paesi e si organizzano con il sistema dei rappresentanti. Essi vengono nominati dai Paesi che li compongono. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza semplice tranne che per decidere lo scioglimento del Consiglio Regionale che richiede il consenso del 75% dei rappresentanti. Si riunirà ogni due anni a carattere ordinario. Il Presidente potrà convocarlo, se necessario, a carattere straordinario motivandone la convocazione. Il contenuto di tali riunioni sarà comunicato al Comitato Esecutivo Internazionale.
Articolo XIII
– Il Consiglio Regionale ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dell’Associazione nella sua regione e dovrà controllare l’adempimento degli accordi nei singoli Paesi. Il Consiglio Regionale è composto da:
– Il Fratello Provinciale, o un suo rappresentante, del Paese che detiene la presidenza, che sarà anche il Presidente Onorario.
– Un Presidente effettivo.
– Un Vice-presidente per ognuno dei Paesi della sua regione.
– Un Segretario.
– Un Tesoriere.
– Dodici consiglieri per ogni Paese (Inclusi quelli che all’interno del Consiglio Regionale svolgono le funzioni di Presidente, Vice-presidenti, Segretario e Tesoriere).
– Potranno partecipare alla riunione del Consiglio anche gli altri Fratelli Provinciali di ogni paese o un loro rappresentante.
La designazione dei rappresentanti avverrà liberamente tra gli associati dei rispettivi Paesi conformemente al proprio Regolamento Interno.
Il Presidente verrà eletto a maggioranza semplice nei termini riportati dall ’Articolo quindicesimo. Il Segretario e il Tesoriere saranno nominati liberamente dal Presidente eletto.
E’ il Presidente che stabilisce, sentiti comunque i Vice-presidenti, il luogo, la data e l’ordine del giorno della riunione.
I consiglieri assenti giustificati delegheranno per iscritto un altro consigliere a rappresentarli. Le deleghe per ogni consigliere presente non potranno essere più di tre, per cui dovranno essere presenti almeno tre consiglieri per ogni delegazione.
Articolo XIV
– Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo del Consiglio Regionale, che potrà adottare decisioni di urgenza, delle quali dovrà rendere conto al Consiglio Regionale in occasione della sua successiva riunione. Il Comitato Esecutivo si riunirà su convocazione del Presidente e dovrà essere redatto il verbale delle loro riunioni, il cui contenuto sarà trasmesso ai Vice-presidenti e al Comitato Esecutivo Internazionale.
Articolo XV
– La Presidenza Regionale sarà rinnovata ogni due anni, e sarà assegnata per turni rotatori tra i Paesi che formano la Regione durante la riunione biennale. Nella stessa seduta i differenti Paesi segnaleranno il rinnovo dei vice-presidenti e dei consiglieri.
Articolo XVI
– Ogni due anni, in occasione della riunione del Consiglio Regionale, si potrà organizzare a turni rotatori tra i Paesi che fanno parte della Regione, un Incontro regionale al quale potranno partecipare tutti gli Associati dei Paesi membri dell’AISF, e durante il quale, oltre a promuoversi la convivenza e la fratellanza degli associati, si potrà anche celebrare un Congresso, nel quale si discuterà il tema proposto dal Presidente Regionale.
Articolo XVII
– I Paesi contribuiranno al sostegno economico del loro Consiglio Regionale, con una quota che verrà stabilita durante la riunione dello stesso, su proposta del suo Presidente. Le quote saranno riscosse dalle Vice-presidenze e consegnate al Tesoriere Regionale, che giustificherà il loro impiego.
Articolo XVIII
– Oltre alle funzioni inerenti al suo incarico, sarà di competenza del Segretario del Consiglio Regionale garantire la comunicazione permanente di tutte le notizie di interesse generale, attraverso le Vice-presidenze di ogni Paese, affinché queste si occupino della loro diffusione nell’ambito locale. Inoltre, le Vice-presidenze diffonderanno, a tutti i livelli, bollettini, pubblicazioni e documenti che si editano nelle diverse Scuole e Associazioni locali.
Articolo XIX
– Il Consiglio Nazionale è l’organo nazionale di governo dei Paesi che non formano parte di una Regione. Si occupa della coordinazione degli associati con l’Associazione Internazionale. Tale Consiglio Nazionale sarà composto da un presidente e da un minimo di due consiglieri eletti tramite sistema di rappresentanza tra i suoi associati e curerà la divulgazione e la messa in pratica degli accordi dell’Associazione Internazionale. Ogni Consiglio Nazionale stabilirà la propria struttura interna e il regolamento.
Articolo XX
– Il Superiore Generale dei Fratelli della Sacra Famiglia potrà chiedere la modifica del presente Statuto, così come, qualora le circostanze lo rendessero necessario, proporre lo scioglimento o la soppressione parziale dell’Associazione. Tali proposte verranno esaminate dall’Assemblea Generale in seduta straordinaria, convocata appositamente a tale scopo. Allo stesso modo si procederà quando la proposta di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione venga formulata dal Presidente effettivo dell’Assemblea Generale, o dalla stessa Assemblea Generale, mediante uno dei Consigli Regionali o Nazionali integrati. In tali casi occorrerà il voto consenziente di almeno il 75% dei rappresentanti dell’Assemblea Generale, per assumere delle decisioni valide. Qualora venisse concordato validamente lo scioglimento dell’Associazione Internazionale o di alcuni dei suoi Consigli Regionali o Nazionali, i beni e i fondi degli stessi saranno messi a disposizione del Superiore Generale della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia, per destinarli ad opere benefico-sociali.
Disposizione Addizionale:
Le attività, con la partecipazione degli Alunni, saranno proposte dai Consigli Regionali o Nazionali corrispondenti, previo accordo con i Direttori delle Scuole interessate circa le modalità e le condizioni con le quali si svolgeranno.
Disposizione Finale:
Qualora le peculiarità legislative delle nazioni integrate lo rendessero necessario, la rispettiva Vice-presidenza potrà adattare il testo di questo Statuto a tale legislazione, unicamente per fini interni. Per il rispetto dei principi basilari che lo ispirano, in particolare riguardo agli obiettivi e al governo dell’Associazione, il testo modificato sarà previamente sottoposto all’Assemblea Generale per la ratifica e la diffusione.
Disposizioni transitorie.
1. Dopo l’approvazione del nuovo Statuto, l’attuale Consiglio della AISF, sarà denominato Consiglio Regionale Europeo e agirà come tale secondo lo Statuto. Con questa denominazione convocherà la successiva riunione ordinaria biennale del 2003, nel Paese di residenza del Presidente effettivo.
2. Non farà più parte di questo Consiglio Regionale Europeo la delegazione del Burkina Faso. In seguito farà parte della AISF partecipando direttamente all’Assemblea Generale in nome dell’attuale o futuro Consiglio Nazionale del Burkina Faso.
3. L’Assemblea Generale Straordinaria ha nominato una Commissione di Gestione composta da tre membri: Juan Ferré, Didier Rethouze, Marcella Silvano.
4. Detta Commissione di Gestione è incaricata di avviare il funzionamento della prima Assemblea Generale dell’AISF. A tal fine dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
A) Prendere i necessari contatti per estendere l’Associazione a tutti i Paesi o Regioni che lo desiderino
B) Realizzare tutte le attività possibili per dare contenuto all’AISF.
C) Raccogliere le quote dei distinti Consigli Regionali o Nazionali che vi fanno parte o che si incorporeranno successivamente.
D) Convocare la prima Assemblea Generale ordinaria nell’anno 2007.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale straordinaria tenutasi in Belley il 23/24 giugno 2001.
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